Agevolazioni “Prima Casa”: Novità sulla Vendita della Vecchia Abitazione
Agevolazioni “Prima Casa”: Novità sulla Vendita della Vecchia Abitazione
Per usufruire delle agevolazioni fiscali sull’acquisto della “prima casa”, è necessario rispettare alcune condizioni fondamentali. Tra queste, non si deve essere titolari, né per quota né in comunione legale, di un’altra abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa” su tutto il territorio nazionale. Inoltre, non si deve essere titolari esclusivi o in comunione con il coniuge di diritti su un’altra casa di abitazione nello stesso Comune dell’immobile che si intende acquistare.
Fino al 31 dicembre 2015, chi possedeva già un’abitazione acquistata come “prima casa” e voleva acquistarne una nuova con gli stessi benefici, doveva obbligatoriamente vendere la vecchia casa prima di firmare l’atto di compravendita del nuovo immobile. Questa condizione poteva spesso risultare difficile, anche a causa delle condizioni del mercato immobiliare.
Oggi, la normativa è cambiata e ha risolto questo problema per chi intende sostituire la propria “prima casa”. È ora possibile ottenere le agevolazioni sul nuovo acquisto anche se si possiede ancora un’abitazione comprata in precedenza con le agevolazioni “prima casa”. La condizione essenziale è che questa precedente abitazione venga alienata (venduta, ma anche donata) entro due anni dalla data del nuovo atto di acquisto. Originariamente fissato a un anno, questo termine è stato esteso a due anni dalla legge di bilancio 2025.
È cruciale rispettare il termine dei due anni. In caso di mancata alienazione della vecchia casa entro questo periodo, si perde il diritto all’agevolazione usufruita sul nuovo acquisto. L’imposta non pagata verrà recuperata, con l’aggiunta di sanzioni e interessi.
Naturalmente, per beneficiare dell’agevolazione, devono essere soddisfatti anche tutti gli altri requisiti previsti dalla legge per la “prima casa”. Il fatto di possedere la precedente “prima casa” nello stesso Comune di quella che si sta acquistando non impedisce l’applicazione dell’agevolazione, a condizione che venga alienata entro i due anni previsti.
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